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Con sentenza del 7 marzo scorso, la I Sezione del TAR del Lazio, presieduta dal giudice Pasquale De Lise, ha accolto il ricorso presentato della CNA e dell’EPASA per l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2006 con il quale venivano nominati i 29 rappresentanti del CGIE ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 363/89 e successive modifiche, nella parte in cui ha nominato i 9 rappresentanti delle confederazioni e dei patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, escludendo la CNA e l’EPASA. Nella sentenza, redatta dal giudice Silvia Martino, si contesta la violazione dell’art. 4, comma 5, lettera c. e 13 legge 6.11.1989, n. 368, la violazione del principio pluralistico per eccesso di potere contraddittorietà e illegittimità manifesta. Si tratta dei rappresentanti di C.G.I.L. Nazionale, C.I.S.L, U.G.L, U.I.L., A.C.L.I, I.N.C.A, C.G.I.L I.T.A.L, U.I.L I.N.A.S. e C.I.S.L
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
IL Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Sede di Roma, Sez. I composta dai magistrati:Pasquale de Lise, Presidente, Antonino Savo Amodio,Componente, e Silvia Martino, Componente relatore, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9272/2006 proposto da Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola impresa - CNA e Ente di patronato di assistenza sociale per gli artigiani - EPASA, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Scoccini, e elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del difensore alla via G.B. Vico n. 31;
CONTRO Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro p.t., Ministero degli Affari Esteri, , persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Epaca, Ente di Patronato e assistenza cittadini e agricoltura, in persona del Presidente p.t., n.c: Bocci Massimo, n.c: del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2006 (non ancora pubblicato) con cui il governo ha nominato i 29 membri del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero - CGIE , si sensi dell’ari. 4, 5° comma della L. n. 368 del 1989 e successive modifiche, nella parte in cui ha nominato i rappresentanti delle confederazioni sindacali e dei patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, escludendo la CNA e l’EPASA. Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimale e della U.I.L; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta alla pubblica udienza del 24.1.2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì l’avv. Scoccini, l’avv. Del Duce in sostituzione dell’avv. Antonini, e l’avv. dello Stato Spina, per le parti rispettivamente rappresentate; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n. 13559 del 13.12.2006 questa Sezione ha accolto il ricorso in precedenza proposto dalla stesse associazioni oggi ricorrenti avverso il d.P.C.M. in data 15.7.2005 con cui sono stati designati a far parte del Consiglio generale degli italiani all’estero i nove componenti di nomina governativa espressione delle confederazioni sindacali e dei patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, così come previsto dall’art. 4, comma 5, lett. e) della legge 6.11.1989 n. 368. Viene impugnato il nuovo decreto di nomina nel quale, sottolineano i ricorrenti, il settore del lavoro autonomo e dell’impresa è ancora una volta sottorappresentato posto che gli otto noni dei componenti di tale organismo rappresentano i sindacati e i patronati dei lavoratori dipendenti. Inoltre, l’unico rappresentante dei lavoratori autonomi e delle imprese è stato indicato dall’Epac patronato di emanazione dell’organizzazione Coldiretti, che non ha alcuna sede all’estero e non, svolge alcuna attività di patronato a favore dei lavoratori italiani che risiedono all’estero. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: l)Violazione di legge - violazione dell’art. 4, comma 5, lett. e) e 13 I. 6.11.1989, n. 368 violazione del principio pluralistico - eccesso di potere - contraddittorietà - illegittimità manifesta.
Il CGIE è organo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano tali comunità, le quali sono composte sia da lavoratori dipendenti che da lavoratori autonomi e imprenditori. Il principio di rappresentatività impone che tutte le componenti delle comunità italiane all’estero siano proporzionalmente rappresentate. La n. 368/89, all’art. 13, sia pure con riferimento alla rappresentanza dei COMITES all’interno del Consiglio , enuncia espressamente, quale criterio di composizione dell’organo, quello del pluralismo associativo. Sono stati totalmente disattesi i principi affermati dalla sentenza n. 13559/05, come reso evidente dalla nomina del rappresentante di un patronato che tutela gli interessi dei lavorata agricoli, gli unici imprenditori che, in genere, non si trasferiscono all’estero per i loro affari e che quindi non sono presenti nelle comunità degli italiani all’estero. 2) Violazione di legge, violazione dell’art. 4, comma 5, lett, e) I. 6.11.1989, n, 368 - eccesso ‘ potere con contraddittorietà e illegittimità manifesta. Anche ove volesse ritenersi legittimo il criterio della maggiore rappresentatività in assoluto tra tutt1 patronati, è comunque illogica la designazione dì un patronato che non svolge alcuna attività all’estero. Il principio di maggiore rappresentatività, ai fini di una razionale e logica composizione del Consiglio, deve essere adeguatamente contemperato con quello del pluralismo rappresentativo. Si sono costituiti, pere resistere, le amministrazioni intimate e la UIL. I ricorrenti, e la difesa erariale, hanno depositato memorie conclusionali in vista della pubblica udienza del 24.1.2007 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 2. Il ricorso è fondato nei termini che vengono di seguito precisati. 2.1. Il decreto impugnato non ha correttamente applicato i principi affermati dalla Sezione cos” sentenza n, 13559/05, disattendendo, in parte qua, lo spirito della legge istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, “organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all’estero” (art. 1 bis della legge 6.11.1989, n. 368, aggiunto dall’art. 1 della I. n. 198/98).
Come già osservato, l’articolo 4 della I. n. 368/89 prevede che 29 membri del CGIE siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, di questi, nove nell’ambito d-confederazioni sindacali e dei patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 4, comma 5, lett. e). In precedenza, l’amministrazione aveva escluso dalla selezione degli enti interessati le associa, ricorrenti, rappresentanti delle piccole imprese e dell’artigianato, in quanto, secondo l’amministrazione, non in possesso dei titoli per integrare il CGIE. Tate esclusione era stata censurata dalla Sezione, in primo luogo per l’assenza dei; predeterminazione di criteri di massima in rapporto alle esigenze di rappresentatività del Consiglio. Era stata altresì rilevata l’illogica esclusione della rappresentanza dei settori del lavoro autonomo e imprenditoriale, con la conseguente violazione del principio del pluralismo rappresentativo.
L’amministrazione, pur adeguandosi alla sentenza nella fase di avvio della procedura di nomina (che è stata aperta a tutti i sindacati presenti nei CNEL e a tutti i patronati), non ne ha però dato corretta esecuzione in sede di predeterminazione dei criteri di selezione, affidandosi esclusivamente a quello della maggiore rappresentatività assoluta il quale, da solo, non è in grado di condurre ad una composizione equilibrata del Consiglio, conforme agli scopi che la legge ha assegnato a tale organismo. L’amministrazione ammette - stando a quanto riferisce la difesa erariale - di avere effettuato una preliminare ripartizione dei “seggi” tra confederazione sindacali e patronati, secondo la prassi invalsa a partire dal 1998. Ha però omesso dì procedere all’ulteriore ripartizione richiesta dalla pluralità degli interessi categoriali coinvolti, nonché alla più approfondita istruttoria indicata dalla Sezione, finendo col determinare una composizione della quota governativa che, per la sostanziale omogeneità della rappresentanza economico - sindacale, appare ancora una volta non pienamente rispondente alla ratio e alla lettera della legge.
A tale “deficit” non può invero sopperire la nomina del solo rappresentante del patronato Epaca. in disparte le pertinenti osservazioni dei ricorrenti circa l’irrazionalità di affidare la rappresentanza del mondo del lavoro autonomo e dell’imprenditoria ad una categoria, come quella degli imprenditori agricoli, che raramente trasferisce all’estero i propri interessi (non essendo al riguardo sufficiente la sola attività di promozione del “made in Italy”, enfatizzata dalla difesa erariale), risulta infatti illogica l’assenza di esponenti degli imprenditori commerciali e industriali, degli artigiani e della piccola e media impresa. Né, parimenti, può sopperire a tale mancanza la quota eletta dai COMITES proprio perché, come sottolineato dalla stessa Avvocatura dello Stato, la componente di designazione governativa assolve ad una specifica funzione di raccordo tra i connazionali residenti all’estero e la realtà socio - politica del paese d’origine. Non occorre poi spendere molte parole per comprendere che, in presenza di un numero limitato di posti da assegnare, predeterminato dal legislatore, il principio del pluralismo degli interessi debba essere bilanciato con quello di rappresentatività (cfr., da ultimo Cons. St, VI, 25 luglio 2006 n. 4615). È pertanto necessario non solo che l’amministrazione apra la selezione a tutte le associazioni rappresentate nel CNEL, ma, prima ancora, che predetermini la proporzionale ripartizione do “seggi” tra le diverse categorie in seno alle quali successivamente operare la scelta di quelle più rappresentative.
Quanto poi ai criteri di selezione, il riferimento operato dal Legislatore alla “maggior-; rappresentatività sul piano nazionale”, non esclude che, accanto alla consistenza numerica deglii associati, all’ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, alla partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti nazionali collettivi di lavoro, si tenga conto anche dell’attività svolta all’estero. Al riguardo è la stessa difesa erariale a riferire che il Ministero del Lavoro - al quale “amministrazione resistente si è rivolta per acquisire dati ufficiali sulle organizzazioni sindacali e patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale - suole attribuire rilievo anche all’attività svolta all’estero e alla struttura organizzativa presente all’estero (sia pure con specifico riguardo alla ripartizione del ed. “Fondo Patronati”). In sostanza, l’esistenza di adeguati collegamenti con le comunità degli italiani all’estero non è che un “sottocriterio”, da ponderare al fine di individuare, tra le associazioni rappresentative, quelle “più rappresentative” (cfr. Cons.St., VI, 3.6.1992, n. 455). La rilevanza di tali collegamenti è infine resa evidente dalia chiara vocazione dì alcune tra le ulteriori categorie di designazione governativa, quali le associazioni nazionali dell’emigrazione, u federazione unitaria della stampa italiana all’estero, le organizzazioni dei lavoratori transfrontalieri. In definitiva, per tutto quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto. Vi sono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese dì giudizio.PQM Ii Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, il D.P.C M 7.9.2006 impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.1.2007.
Pasquale de Lise, Presidente; Silvia Martino, Estensore”.
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